Il 13 novembre 2024, l’ENEA ha avviato controlli per verificare i requisiti delle imprese energivore, come stabilito dal D.M. 256 del 10 luglio 2024.
Questi controlli mirano a garantire che le aziende abbiano effettuato una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014 o, in alternativa, dispongano di un sistema di gestione conforme alla ISO 50001.
Durante le verifiche, se non viene rilevata una diagnosi energetica caricata sul Portale ENEA (audit102.enea.it) prima della presentazione della domanda di agevolazione alla CSEA, l’ENEA comunicherà all’impresa la mancanza di tale requisito.
Approfondiamo nel dettaglio cosa dice il Decreto Ministeriale sul sito dell’ENEA
Come riportato anche dal sito ufficiale di ENEA:
In particolare, ENEA verifica che le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazione per le imprese energivore sul portale di CSEA, risultino titolari, come riportato dall’Art. 3 comma 1 del D.M. 256 del 10 luglio 2024, di:
o, in alternativa, di
Qualora nel corso della verifica non sia stata rilevata sul Portale ENEA (audit102.enea.it) una diagnosi energetica caricata prima della data della domanda di agevolazione a CSEA, ENEA provvederà a comunicare all’impresa richiedente la mancanza di tale requisito dando alla stessa, entro 10 giorni solari, la possibilità di dare evidenza dell’esistenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione a CSEA, di tale diagnosi sul portale ENEA.
Trascorsi i 10 giorni solari, in assenza di risposte da parte delle imprese o in caso di risposte non chiarificatrici, ENEA comunicherà a CSEA, comunque entro il 31 dicembre 2024, la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.
Dato che si tratta di un controllo al 100%, le imprese i cui requisiti saranno stati verificati positivamente non riceveranno alcun riscontro in merito.
Una volta individuate le imprese aventi i requisiti per l’accesso alle agevolazioni, ENEA procederà con l’estrazione del campione del 3% delle diagnosi energetiche da sottoporre a controllo documentale, secondo la stessa procedura concordata con il MASE per i controlli ex D. Lgs. 102/2014. Nel corso dell’estrazione ENEA terrà conto anche di specifici criteri eventualmente indicati da ARERA. Oltre al principio dell’aleatorietà della selezione, il principale criterio adottato nella creazione del campione è garantire la rappresentatività dello stesso in tutti i settori produttivi, prelevandolo da ciascuna divisione, ovvero sottoinsieme identificato dal codice ATECO a due numeri, e al fine di analizzare, per quanto possibile, diagnosi eseguite su siti di aziende con caratteristiche produttive diverse.
Le imprese ricadenti nel campione verranno avvisate tempestivamente via PEC da ENEA prima dell’inizio della fase di valutazione a campione delle diagnosi energetiche e alla conclusione della stessa. La fase valutativa della suddetta documentazione caricata dalle imprese sul portale ENEA potrà prevedere anche una richiesta di integrazione alle imprese da parte di ENEA in caso di documentazione mancante o non chiara. In tal caso le imprese dovranno inviare ad ENEA, entro dieci (10) giorni solari dalla richiesta, la documentazione mancante ad ENEA e tale documentazione sarà esaminata da ENEA al fine di valutare la conformità della diagnosi all’Allegato II del D. Lgs. 102/2014.
In caso di mancata risposta, o di risposta non chiarificatrice, alla Richiesta di integrazione da parte delle imprese, nei tempi prestabiliti, la diagnosi verrà considerata non conforme ed ENEA comunicherà a CSEA, entro il 30 giugno 2025, la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.
L’analisi documentale sarà svolta, per ciascuna ragione sociale, sulla diagnosi energetica il cui protocollo è stato comunicato dall’impresa a CSEA al momento dell’iscrizione per la richiesta dell’agevolazione per l’anno di competenza 2024.
Inoltre, per le sole imprese che, in relazione all’anno di competenza 2024, abbiano selezionato la condizione a) di cui all’Art. 4 del D.M. 256/2024, entro il 30 giugno 2025 ENEA procede al controllo massivo dell’adempimento, verificando che l’importo dell’investimento realizzato nell’anno n (n+1 per le imprese di nuova costituzione che abbiano fatto richiesta di agevolazione per l’anno n) sia almeno pari ad un terzo dell’importo dell’investimento complessivo previsto per gli interventi di efficienza energetica, registrato al termine dell’anno n di agevolazione. Al fine della determinazione del valore dell’importo dell’investimento complessivo, fa fede il valore precisato nell’analisi proposta in Diagnosi Energetica.
Per la fase del controllo massivo condotto da ENEA sugli adempimenti della condizione a), nel caso si rilevasse incoerenza nei dati caricati dalle imprese sul portale ENEA Audit102, ENEA si riserva di richiedere a mezzo PEC integrazione o rettifica dei dati.
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Energy & Co ha ricevuto finanziamenti ottenuti tramite il Bando Europeo nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014/2020.