Telefonate sempre più frequenti e “aggressive” per sottoscrivere dei contratti di energia elettrica con aziende operanti nel mercato libero.

Quasi tutti i giorni riceviamo chiamate da call center che ci avvisano che entro il 31 dicembre 2018 la nostra fornitura di energia elettrica dovrà passare al “mercato libero” e che quindi dobbiamo affrettarci a scegliere un nuovo fornitore.

SBAGLIATO!

In realtà, la fine del mercato tutelato, ovvero quando si dovrà veramente scegliere un fornitore del mercato libero, non avverrà prima del primo luglio 2020 (vedi ns. articolo “Ancora una proroga per il mercato di maggior tutela”).

Gli operatori dei call center, spesso danno informazioni sbagliate, mettono fretta al consumatore, divulgando la falsa scadenza della fine del mercato tutelato con l’obbligo del passaggio al mercato libero dal 2019, oppure cercando di far sentire il consumatore disinformato, per far sì che dia una risposta immediata all’ offerta proposta.

COME TUTELARSI?

  • Non firmare o dare il proprio consenso telefonico prima di aver letto e compreso tutte le condizioni di fornitura
  • Non farsi attirare da sconti e offerte vantaggiose ed insistere per ottenere, prima di iniziare la procedura di contrattualizzazione, un documento stampato in cui le condizioni economiche, la durata dell’offerta e le condizioni che verranno successivamente applicate, siano chiaramente esposte.
  • Non farsi ingannare dall’insistenza degli operatori e chiedere di essere ricontattati qualche giorno dopo, per avere il tempo di leggere e fare gli opportuni confronti, se l’offerta sembra interessante.
  • Essere adeguatamente informati sulle condizioni contrattuali ed economiche, prima della conclusione del contratto, mediante uno stampato, è un vostro diritto: dare eventuale conferma solo previa ricezione della documentazione contrattuale al vostro indirizzo di posta elettronica;
  • Rifiuto di addebiti una tantum e di addebiti di ignota provenienza in conto corrente

 

 Nel caso di attivazione non richiesta:

  • Il consumatore ha il diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del Consumo;
  • Il consumatore può sporgere reclamo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  • il fornitore non richiesto deve riportare il cliente al precedente fornitore, secondo la procedura di ripristino prevista dalla delibera n. 228/17 dell’ARERA.

 

Il consumatore dispone del “diritto di ripensamento”

Il consenso dato nelle vendite telefoniche non è irreversibile: il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, nei 14 giorni solari successivi alla conclusione dello stesso, senza condizioni o giustificazioni (art. 52 del Codice del Consumo). Tale diritto permette in ogni caso al consumatore di rivedere la propria decisione e tornare indietro se non è convinto o se scopre di essere stato ingannato su alcune caratteristiche fondamentali dell’offerta.

Si può recedere dal contratto inviando il modulo o una qualsiasi comunicazione – riportanti l’identificativo della fornitura (nome/cognome intestatario, POD, codice fiscale, matricola contatore (per il gas) e la data di conclusione del contratto – agli indirizzi forniti dal venditore.

 

La maggior tutela entrerà in vigore nel 2020, salvo ulteriori proroghe, non dal 2019; non facciamoci trovare impreparati dagli operatori dei call center dei vari fornitori.

Rispondiamo informati.