Dopo la sospensione di 6 mesi del pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua decisa subito dopo gli eventi sismici del 24 agosto e successivi, le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia potranno beneficiare di nuove agevolazioni; è quanto prevede la deliberazione 252/2017/R/com dell’Autorità per l’ energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

L’AEEGSI  ha infatti stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici, per 36 mesi siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto, misura e oneri generali di sistema dell’energia; per le utenze del servizio idrico non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione.

L’azzeramento, applicabile solo sulle componenti regolate, per il cliente tipo (famiglia con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e potenza impegnata di 3 kW; per il gas, consumi di 1.400 metri cubi annui) sulla spesa media annua, vale una riduzione di circa 200 euro sia per la bolletta elettrica che per quella gas, stima l’Autorità, mentre copre il 100% della bolletta del servizio idrico.

Per tutte le forniture (elettricità, gas naturale, gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, acquedotto, fognatura e depurazione) verranno poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

Il venditore dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi dovuti inviando un’unica fattura, entro il 31 dicembre 2017 per i clienti il cui periodo di sospensione (determinato in 6 mesi dai provvedimenti legislativi) termini entro il 30 aprile 2017, o entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri clienti.

Il pagamento della fattura unica a conguaglio è rateizzabile per un periodo pari a 24 mesi decorrenti dalla data di emissione, senza interessi.

L’ emissione della fattura a conguaglio e rateizzazione vale sia per i fornitori che hanno sospeso i soli termini di pagamento pur avendo continuato a fatturare, sia per i fornitori che hanno sospeso la fatturazione.

Nel caso di fornitori che hanno emesso fattura e ricevuto il pagamento, gli stessi dovranno comunque emettere un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati, che tenga conto delle agevolazioni previste, provvedendo all’accredito del cliente finale degli importi già pagati.

Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica.

Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.

I clienti interessati dovranno essere informati di tutte le agevolazioni previste e della loro durata – comprese le modalità di rateizzazione e dovrà essere prevista un’apposita informativa da pubblicare sui siti internet delle società di vendita di energia elettrica e gas e sul sito del gestore del servizio idrico. I minori ricavi delle imprese, generati dall’applicazione delle agevolazioni, saranno compensati ripartendo la spese nell’ambito della perequazione generale degli utenti non agevolati.