L’ Autorità ha pubblicato le specifiche per la sospensione delle fatture: dieci domande e risposte per capire come muoversi
Il governo ha deciso la sospensione temporanea fino al 30 aprile delle bollette luce, gas, acqua e rifiuti, per gli 11 Comuni dell’ex zona rossa, vale a dire le aree colpite per prime dall’emergenza coronavirus. E, mercoledì 18 marzo, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), presieduta da Stefano Besseghini, ha approvato la delibera con cui si fissano le modalità dello stop temporaneo per quell’area e i criteri per la rateizzazione. Ecco tutto quello che bisogna fare per usufruire degli effetti della misura prevista dal decreto legge 9 del 2020.
1- Come scatta la sospensione temporanea delle bollette?
La sospensione temporanea delle bollette per gli undici Comuni è automatica. In sostanza, lo stop scatterà per le fatture di luce, gas, acqua e rifiuti delle aree interessate dal decreto legge. Per agevolare il lettore, le ricordiamo: dieci amministrazioni in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e una in Veneto (Vo’). La sospensione temporanea fino al 30 aprile (che include anche le bollette relative ai consumi generati fino a quella data anche se emesse dopo) vale solo e soltanto per questi undici Comuni.
2 – Le fatture si possono pagare anche se si risiede nell’ex zona rossa?
Se si è nelle condizioni di poter continuare a pagare, anche in considerazione delle limitazioni di spostamento, è assolutamente consigliato proseguire secondo i ritmi di pagamento abituali.?Anche il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, si è espresso in tal senso, dopo aver ricordato che, passata l’emergenza, si dovranno pagare le bollette sospese: «Ciascuno dei cittadini degli 11 Comuni valuti individualmente se fruire della possibilità di sospensione prevista dalla nostra delibera oppure effettuare i pagamenti secondo le proprie abitudini. Anche contribuire all’ordinato funzionamento dei servizi pubblici locali è un importante atto di solidarietà».
3- Cosa bisogna fare per non avvalersi della sospensione?
Il cliente finale/utente non vuole beneficiare della sospensione temporanea disposta dal decreto legge del governo. In questo caso, chiarisce la delibera approvata dall’Arera, la volontà del consumatore deve essere manifestata per iscritto, o secondo altra modalità che ne consenta la documentazione. È possibile, dunque, richiedere ai venditori di luce e gas, ai gestori del settore idrico agli esercenti l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti (rifiuti), di saldare le bollettte entro i normali termini di pagamento.
4 – È possibile rateizzare gli importi sospesi?
L’Arera precisa nella stessa delibera che gli operatori devono prevedere a rateizzare automaticamente gli importi, i cui pagamenti siano stati sospesi «senza discriminazione e senza applicare interessi a carico degli utenti finali».?Prima, però, dovranno inviare ai soggetti interessati una dettagliata informativa sulle modalità di esercizio dei loro diritti e secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale, insieme alla facoltà per i consumatori di provvedere al pagamento senza rateizzazione e alle eventuali condizioni migliorative per lo stesso cliente/utente finale offerte dall’operatore.
5 – Come saranno organizzate le rate?
La delibera dell’Autorità detta alcune indicazioni per i quattro settori. Solo per fare un esempio, per l’elettricità e il gas, il pagamento delle rate, di importo non inferiore ai 50 euro, l’Arera ha deciso che avvenga con la stessa periodicità applicata al cliente con le bollette ordinarie e in un numero di rate successive «non cumulabili» di ammontare costante pari al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due. Ovviamente, se l’importo delle rate sarà inferiore a 5o euro, il numero delle rate potrà essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione. E il meccanismo si potrà applicare a entrambi gli importi se il contratto di fornitura prevede la fatturazione congiunta di luce e gas.
6 – È previsto un sostegno per gli operatori interessati dallo stop?
L’Arera ha stabilito che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, i venditori di elettricità e gas, così come i gestori del servizio idrico integrato, possono richiedere alla Csea (la Cassa per i servizi energetici e ambientali), l’anticipazione degli importi relativi alle fatture sospese per effetto del provvedimento approvato dal governo.
7- A quanto ammonta l’anticipazione per venditori e gestori del servizi idrico?
L’anticipazione può essere richiesta se l’importo delle fatture emesse, nel periodo che va dal 1° marzo al 29 febbraio 2020, nei confronti dei clienti beneficiari della sospensione delle bollette, rappresenta oltre il 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti serviti nello stesso periodo. Per avvalersi del sostegno, gli operatori devono trasmettere alla Csea, entro il 10 aprile, la documentazione che attesta gli importi fatturati per i quali s richiedono le anticipazioni e i relativi eventuali incassi, compresi quelli riscossi in accordo con il piano di rateizzazione. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino alla data di presentazione della stessa.
8 – Come dovranno essere restituite le somme richieste alla Csea?
La restituzione delle anticipazioni richieste alla Cassa per i servizi energetici e ambientali può avvenire attraverso rate mensili. Tutti gli operatori dovranno comunque versare gli importi anticipati dalla Csea, e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro il30 giugno 2021. Spetterà alla Csea pubblicare, entro il 31 marzo, sul proprio sito internet (www.csea.it) le istruzioni operative per l’invio della documentazione per ottenere l’anticipazione.
9 – Ci saranno dei controlli su chi richiede l’anticipazione?
La Cassa verificherà ovviamente la sussistenza delle condizioni fissate per accedere all’anticipazione mediante controlli a campione avvalendosi, se necessario, di informazioni e dati forniti dagli enti di governo dell’ambito competente per territorio (per l’idrico) e del Sistema informativo integrato (per l’elettricità e il gas). Se dai controlli risulterà che l’operatore ha percepito indebitamente l’anticipazione, la Csea invierà una comunicazione entro 7 giorni dall’accertamento e l’operatore interessato dovrà restituire alla Cassa, entro 5 giorni dall’avviso, quanto dovuto.
10 – Il blocco dei distacchi per morosità vale anche per l’ex zona rossa?
Lo stop dei distacchi per i clienti morosi deciso dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente nei giorni scorsi per tutto il territorio nazionale, vale naturalmente anche per gli 11 Comuni dell’ex zona rossa. ?La sospensione dei distacchi per morosità durerà, in queste aree, fino al 30 aprile (fino al 3 aprile nel resto del Paese). Lo stop, va ricordato, riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200mila metri cubi standard (Smc). Per le bollette dell’acqua, invece, si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.
Fonti: ilsole24ore