Nel contratto di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, due degli elementi fondamentali che devono essere ben specificati sono la durata e il recesso.

Durata: i contratti di somministrazione di energia elettrica solitamente hanno una durata di dodici mesi, con decorrenza a partire dal primo gennaio o anche in corso d’anno. Tuttavia è possibile riscontrare durate differenti (ad esempio 24 mesi). Parimenti nei contratti di somministrazione di gas naturale la durata è di 12 mesi, la decorrenza generalmente è a partire dal 1° ottobre o dal 1° gennaio. Anche in questo caso è possibile riscontrare durate e decorrenze differenti.

Disdetta e recesso: generalmente nei contratti, al termine del periodo di vigenza, è prevista una clausola di tacito rinnovo. Il rinnovo automatico può essere evitato inviando formale disdetta nei tempi indicati contrattualmente (solitamente 60gg prima del termine). Per ciò che concerne il recesso, la normativa vigente prevede: nel mercato libero il recesso con preavviso pari a tre mesi per i clienti elettrici alimentati in BT e per quelli gas con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno. Negli altri casi (clienti elettrici alimentati in MT e AT e clienti gas con consumi superiori a 200.000Smc/a ) tale facoltà può essere normata contrattualmente con preavvisi  differenti; nel mercato “tutelato” (salvaguardia e maggior tutela) il preavviso per il recesso è di 30gg. Spesso accade che nei contratti a prezzo fisso può non essere riconosciuta al cliente alimentato in MT e AT la facoltà di recesso in corso di fornitura. Resta inteso che il preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.