La manutenzione non è legata solo all’obbligo di legge, ma ha come scopo quello di assicurare un’elevata affidabilità (intesa come pronta individuazione delle anomalie, della prevenzione dei guasti e di un monitoraggio funzionale) e soprattutto di garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti.

 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, l’obbligo di eseguire la manutenzione nei luoghi di lavoro per la sicurezza delle persone, è sancito dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.

In particolare al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, il testo unico per la sicurezza, definisce gli “Obblighi del datore di lavoro” (Art.80) per impianti e apparecchiature elettriche, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Inoltre, all’articolo 86, si specifica chiaramente che: “…il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”; successivamente, viene anche indicato che: “L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”.

Ora, è bene distinguere due tipologie di verifiche che, molto spesso, vengono confuse da molti datori di lavoro o responsabili dell’azienda; una cosa è considerare le verifiche ispettive obbligatorie previste dal D.P.R. 462/01, mentre altra cosa è considerare le verifiche manutentive, pure obbligatorie e menzionate sopra, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il DPR 462 del 2001 impone al datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche (LSP) e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (ATEX), secondo la periodicità riportate in tabella 1.

 

tabella1_manutenzione_energyTabella 1 – Periodicità di verifica degli impianti soggetti al DPR 462-2001

 

L’obbligo di verifica tecnica, effettuata da organismo abilitato dal ministero delle attività produttive, va eseguita ogni 2 anni per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco – DPR 151/11) e ogni 5 anni per ambienti ordinari.

Il datore di lavoro fa effettuare tali verifiche periodicamente e provvede ad ottemperare agli obblighi di legge.

Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ai sensi del D.M.37/08 (ex legge 46/90).

Vale la pena rammentare, quindi, che è necessario ed obbligatorio effettuare anche queste verifiche, al fine di mantenere costanti nel tempo i parametri di sicurezza ed efficienza degli impianti elettrici; tali controlli andranno riportati in un apposito registro, che sarà vidimato periodicamente dall’esecutore delle verifiche stesse e tenuto a disposizione dell’autorità competente, in caso di ispezioni.

Per quanto riguarda la qualifica del personale, il riferimento è il DM 37-08, che richiede l’intervento di imprese abilitate in caso di manutenzione straordinaria, ampliamento o trasformazione di impianto.

Anche in caso di manutenzione ordinaria in presenza di rischio elettrico, il personale deve essere qualificato dal datore di lavoro secondo i criteri riportati nella norma CEI 11-27.

 

Gli obiettivi che ci prefiggiamo, attraverso gli interventi di manutenzione degli impianti, sono in primis la sicurezza, ma anche il miglioramento dell’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

 

 

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