Novità per le imprese Elettrivore: apertura sessione suppletiva del Portale CSEA!

 

Dal 05 Agosto 2024 la CSEA ha aperto la sessione suppletiva del Portale Elettrivori per la raccolta delle Dichiarazioni per l’ammissione all’agevolazione per l’anno di competenza 2024.

 
portale CSEA

Portale Elettrivori, requisiti e termini per l’iscrizione: 

Per la sessione straordinaria, il Portale rimarrà aperto fino alle 23:59:00 del 10 settembre 2024. Decorso tale termine non sarà più possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024. 

Possono definirsi Imprese elettrivore (D.L.  29 settembre 2023, n. 131) e accedere quindi alle agevolazioni le imprese che hanno avuto nel periodo di riferimento un consumo medio di energia elettrica, non inferiore a 1 GWh (equivale a 1.000.000 di kWh) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: 

  • operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01  
  • operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 
  • pur non operando in uno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni Elettrivori.

Inoltre possono beneficiare delle agevolazioni Elettrivori solo le imprese che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • adottano al momento della presentazione della domanda un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 102/104
  • sono titolari di una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del Decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità.
Le imprese che accedono alle agevolazioni per il 2024, sono tenute inoltre ad adottare almeno una delle seguenti misure (“Obblighi Green”):
 

A)  Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica:

per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa individua gli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi le seguenti caratteristiche:

  • un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;

  • un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita  nell’anno di riferimento.

L’impresa energivora è tenuta a :

  • effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad  almeno un terzo del valore degli interventi;

  • completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.

B)  Riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio:

l’impresa energivora, nel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni, deve coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione: 

  • autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità

  • acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (contratti pluriennali PPA)

  • acquisizione e annullamento di garanzie di origine (acquisto Energia Verde)

C)  Riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra:

L’impresa energivora  è tenuta a investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo  dell’agevolazione percepita, nell’anno di riferimento, in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:

  • il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;

  • le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.

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