L’ Agenzia delle Entrate ha predisposto le procedure per il rimborso del Canone Rai a favore dei contribuenti che hanno ricevuto l’addebito non dovuto all’interno della bolletta dell’energia elettrica.

L’istanza di rimborso, da parte dei contribuenti che rientrano in quelle categorie esenti dal pagamento della tassa, è presentabile:

– telematicamente, a partire dal 15 settembre 2016, tramite la specifica applicazione web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

– a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino (To).

Il modello (sotto riportato) è inoltre disponibile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it .

Nell’istanza di rimborso è prevista l’indicazione del motivo della richiesta riportando una delle causali indicate nelle istruzioni. Ricordiamo che i contribuenti ‘Over 75‘, con reddito complessivo non superiore a 6.713,98 sono esenti dal pagamento del Canone Rai.

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta verificata la legittimità della richiesta del rimborso, la somma non dovuta verrà detratta dal gestore dell’energia elettrica, nella prima bolletta utile successiva. Diversamente il rimborso avverrà direttamente al contribuente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, sotto forma di assegno non trasferibile, intestato al contribuente che ha inviato la richiesta all’indirizzo precedentemente indicato.

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Fonti: Agenzia delle Entrate, CanoneRai.it